Art. 209 · Deroghe per gli obiettivi della PAC e gli agricoltori e le loro associazioni

Art. 209

Deroghe per gli obiettivi della PAC e gli agricoltori e le loro associazioni

In vigore dal 17 dic 2013
Deroghe per gli obiettivi della PAC e gli agricoltori e le loro associazioni 1.   L', paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all', del presente regolamento che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui all' TFUE. L', paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni, o di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell' del presente regolamento, o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell' del presente regolamento nella misura in cui riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazione di impianti comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che siano compromessi gli obiettivi di cui all' TFUE. Il presente paragrafo non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate che comportano l'obbligo di applicare prezzi identici o in base alle quali la concorrenza è esclusa. 2.   Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono vietati senza che occorra una previa decisione in tal senso. In tutti i procedimenti nazionali o unionali relativi all'applicazione dell' TFUE, l'onere della prova di un'infrazione dell', paragrafo 1, TFUE incombe alla parte o all'autorità che asserisce tale infrazione. Incombe invece alla parte che invoca il beneficio delle esenzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'onere di provare che le condizioni in esso enunciate sono soddisfatte.
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