Art. 206
Orientamenti della Commissione sull'applicazione delle norme sulla concorrenza all'agricoltura
In vigore dal 17 dic 2013
Orientamenti della Commissione sull'applicazione delle norme sulla concorrenza all'agricoltura
Salvo diversa disposizione del presente regolamento, e conformemente all' TFUE, gli articoli da 101 a 106 TFUE e le relative disposizioni di applicazione si applicano, fatti salvi gli articoli da 207 a 210 del presente regolamento, agli accordi, alle decisioni e alle pratiche di cui all', paragrafo 1, e all' TFUE che si riferiscono alla produzione o al commercio di prodotti agricoli.
Per garantire il funzionamento del mercato interno e l'applicazione uniforme delle norme sulla concorrenza dell'Unione, la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri applicano le norme sulla concorrenza dell'Unione in stretta collaborazione.
Inoltre la Commissione, se del caso, pubblica orientamenti per fornire assistenza alle autorità nazionali garanti della concorrenza e agli operatori economici.
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