Art. 202 · Poteri delegati

Art. 202

Poteri delegati

In vigore dal 17 dic 2013
Poteri delegati 1.   Per garantire il corretto funzionamento del sistema delle restituzioni all'esportazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' intesi a imporre l'obbligo di costituire una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli obblighi degli operatori. 2.   Per ridurre al minimo gli adempimenti amministrativi a carico degli operatori e delle autorità, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' intesi a fissare soglie al di sotto delle quali può non essere obbligatorio il rilascio o la presentazione di un titolo di esportazione, stabilire le destinazioni o le operazioni per le quali può essere giustificata l'esenzione dall'obbligo di presentazione di un titolo di esportazione, nonché autorizzare il rilascio a posteriori dei titoli di esportazione in casi giustificati. 3.   Per affrontare situazioni pratiche che giustificano l'ammissibilità totale o parziale al beneficio di restituzioni all'esportazione e aiutare gli operatori a superare il periodo intercorrente tra la domanda di restituzione all'esportazione e l'effettivo pagamento della medesima, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' intesi a definire norme riguardanti: a) la fissazione di un'altra data per la restituzione; b) il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione, comprese le condizioni per la costituzione e lo svincolo della cauzione; c) la prova aggiuntiva in caso di dubbi sulla reale destinazione dei prodotti, nonché l'eventuale reimportazione nel territorio doganale dell'Unione; d) le destinazioni considerate esportazioni fuori dall'Unione e l'ammissione di destinazioni situate all'interno del territorio doganale dell'Unione al beneficio di una restituzione. 4.   Per garantire la parità di accesso alle restituzioni all'esportazione per gli esportatori dei prodotti compresi nell'allegato I dei trattati e dei prodotti trasformati a partire dai medesimi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo l'applicazione dell', paragrafo 1 e paragrafo 2 ai prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera b). 5.   Per garantire che i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione siano esportati fuori del territorio doganale dell'Unione, evitare il loro rientro in tale territorio e ridurre al minimo gli oneri amministrativi degli operatori che, in caso di concessione di restituzioni differenziate, devono produrre ed esibire la prova che i prodotti hanno raggiunto il paese di destinazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' intesi a definire norme riguardanti: a) il termine entro il quale deve essere portata a termine l'uscita dal territorio doganale dell'Unione, compreso il periodo di reintroduzione temporanea; b) la trasformazione che possono subire i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione in tale periodo; c) la prova di arrivo a destinazione per essere ammissibile alle restituzioni differenziate; d) le soglie di restituzione e le condizioni alle quali gli esportatori possono essere esonerati dalla presentazione della prova suddetta; e) le condizioni di approvazione della prova di arrivo a destinazione, ove si applichino le restituzioni differenziate, fornite da parti terze indipendenti. 6.   Per incoraggiare gli esportatori a rispettare le condizioni di benessere degli animali, e per permettere alle autorità competenti di verificare la correttezza della spesa per le restituzioni all'esportazione soggette al rispetto delle norme in materia di benessere degli animali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardanti il rispetto delle condizioni di benessere degli animali al di fuori del territorio doganale dell'Unione, compreso il ricorso a parti terze indipendenti. 7.   Per tener conto delle specificità dei diversi settori, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all' che stabiliscano requisiti e condizioni specifici per gli operatori e per i prodotti ammissibili al beneficio di restituzioni all'esportazione, nonché i coefficienti ai fini del calcolo delle restituzioni all'esportazione tenendo conto del processo di invecchiamento di talune bevande alcoliche ottenute dai cereali.
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