Art. 200 · Restituzioni all'esportazione di animali vivi nel settore delle carni bovine

Art. 200

Restituzioni all'esportazione di animali vivi nel settore delle carni bovine

In vigore dal 17 dic 2013
Restituzioni all'esportazione di animali vivi nel settore delle carni bovine Per quanto riguarda i prodotti del settore delle carni bovine, la concessione e il pagamento di restituzioni all'esportazione di animali vivi sono subordinati al rispetto del diritto dell'Unione in materia di benessere degli animali, in particolare di protezione degli animali durante il trasporto.
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