Art. 20 · Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

Art. 20

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

In vigore dal 17 dic 2013
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione uniforme del presente capo. Tali misure possono riguardare, in particolare: a) i costi a carico dell'operatore qualora i prodotti forniti all'intervento pubblico non soddisfino i requisiti minimi di qualità; b) la fissazione di una capienza minima dei luoghi di ammasso all'intervento; c) i periodi rappresentativi, i mercati e i prezzi di mercato necessari per l'applicazione del presente capo; d) la consegna dei prodotti da acquistare all'intervento pubblico, le spese di trasporto a carico dell'offerente, la presa in consegna dei prodotti da parte degli organismi pagatori e il pagamento; e) le diverse operazioni connesse al disossamento delle carni bovine; f) le modalità pratiche per il condizionamento, la commercializzazione e l'etichettatura dei prodotti; g) le procedure per il riconoscimento delle imprese che producono burro e latte scremato in polvere ai fini del presente capo; h) l'autorizzazione a immagazzinare i prodotti fuori dal territorio dello Stato membro in cui sono stati acquistati all'intervento e immagazzinati; i) la vendita o lo smaltimento dei prodotti acquistati all'intervento pubblico, con particolare riguardo al prezzo di vendita, alle condizioni di svincolo dall'ammasso e alla successiva utilizzazione o destinazione dei prodotti svincolati, comprese le procedure relative ai prodotti messi a disposizione del programma di cui all', paragrafo 2, inclusi i trasferimenti tra Stati membri; j) per i prodotti acquistati all'intervento pubblico, le disposizioni relative alla vendita di piccoli quantitativi giacenti all'ammasso o di quantitativi che non possono più essere reimballati o che sono danneggiati negli Stati membri, da effettuarsi sotto la responsabilità di questi ultimi; k) in merito all'ammasso privato, la stipulazione e il contenuto dei contratti tra l'autorità competente dello Stato membro e i richiedenti; l) il conferimento e la detenzione di prodotti all'ammasso privato e il loro svincolo dall'ammasso; m) la durata dell'ammasso privato e le disposizioni secondo le quali tale durata, specificata nel contratto, può essere abbreviata o prolungata; n) le procedure da seguire per l'acquisto all'intervento a prezzo fisso, compresi l'ammontare della cauzione e le procedure per costituirla, o per la concessione di un aiuto prefissato per l'ammasso privato; o) il ricorso a procedure di gara, sia per l'intervento pubblico che per l'ammasso privato, con particolare riguardo: i) alla presentazione delle offerte e al quantitativo minimo per ciascuna offerta o domanda; ii) alle procedure per la costituzione della cauzione e all'ammontare di quest'ultima e iii) alla selezione delle offerte, eseguita in modo da garantire che siano selezionate le offerte più vantaggiose per l'Unione e da permettere nel contempo che non si proceda necessariamente all'aggiudicazione; p) l'attuazione delle tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini; q) una presentazione delle carcasse e delle mezzene diversa da quella descritta nell'allegato IV, parte A, punto IV, ai fini dell'accertamento del prezzo di mercato; r) i fattori correttivi che gli Stati membri devono applicare per consentire una diversa presentazione delle carcasse di bovini e ovini nei casi in cui non è usata la presentazione di riferimento; s) le modalità pratiche per la marchiatura delle carcasse classificate e per il calcolo da parte della Commissione del prezzo medio ponderato dell'Unione per le carcasse di bovini, suini e ovini; t) l'autorizzazione degli Stati membri a prevedere una presentazione delle carcasse di suini diversa da quella stabilita nell'allegato IV, parte B, punto III, per quanto riguarda i suini macellati nel loro territorio se una delle condizioni seguenti è soddisfatta: i) la prassi commerciale normalmente seguita nel loro territorio si scosta dalla presentazione tipo definita nell'allegato IV, parte B, punto III; ii) le esigenze tecniche lo giustificano; iii) le carcasse sono sprovviste della pelle in maniera uniforme. u) le disposizioni per la revisione in loco dell'applicazione della classificazione delle carcasse negli Stati membri a cura di un comitato istituito dall'Unione, composto da esperti della Commissione e da esperti designati dagli Stati membri per garantire la precisione e l'affidabilità della classificazione delle carcasse. Tali disposizioni prevedono che i costi connessi all'attività di revisione siano a carico dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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