Art. 199
Concessione delle restituzioni all'esportazione
In vigore dal 17 dic 2013
Concessione delle restituzioni all'esportazione
1. Le restituzioni per i prodotti elencati nell', paragrafo 1, lettera a), esportati come tali, sono concesse solo su richiesta e su presentazione di un titolo di esportazione.
2. L'importo della restituzione applicabile ai prodotti elencati all', paragrafo 1, lettera a), è l'importo della restituzione applicabile il giorno della domanda del titolo oppure l'importo della restituzione risultante dalla relativa gara e, in caso di restituzione differenziata, la restituzione applicabile in tale data:
a)
alla destinazione indicata sul titolo, oppure
b)
alla destinazione effettiva se diversa dalla destinazione indicata sul titolo; in questo caso l'importo applicabile non è superiore a quello applicabile alla destinazione indicata sul titolo.
3. La restituzione è pagata se è fornita la prova che i prodotti:
a)
hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione in conformità alla procedura di esportazione di cui all' del codice doganale;
b)
nel caso di una restituzione differenziata, sono stati importati nel paese di destinazione indicato sul titolo o hanno raggiunto un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 2, lettera b).
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