Art. 198 · Fissazione delle restituzioni all'esportazione

Art. 198

Fissazione delle restituzioni all'esportazione

In vigore dal 17 dic 2013
Fissazione delle restituzioni all'esportazione 1.   Agli stessi prodotti si applicano le stesse restituzioni all'esportazione in tutta l'Unione. Esse possono essere differenziate secondo le destinazioni, allorché ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi risultanti dagli accordi internazionali conclusi in conformità del TFUE. 2.   Le misure riguardanti la fissazione delle restituzioni all'esportazione sono adottate dal Consiglio in conformità all', paragrafo 3, TFUE.
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