Art. 196
Ambito di applicazione
In vigore dal 17 dic 2013
Ambito di applicazione
1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione sulla base delle quotazioni o dei prezzi praticati sul mercato mondiale, quando le condizioni del mercato interno rientrano tra quelle descritte dall', paragrafo 1, o all' ed entro i limiti risultanti dagli accordi internazionali conclusi in conformità al TFUE, la differenza tra queste quotazioni o prezzi e i prezzi nell'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione per:
a)
i prodotti dei settori seguenti da esportare come tali:
i)
cereali;
ii)
riso;
iii)
zucchero, per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato I, parte III, lettere b), c), d) e g);
iv)
carni bovine;
v)
latte e prodotti lattiero-caseari;
vi)
carni suine;
vii)
uova;
viii)
carni di pollame;
b)
i prodotti di cui alla lettera a), punti i), ii), iii), v) e vii), del presente paragrafo, da esportare sotto forma di prodotti trasformati in conformità al regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio (45) e sotto forma di prodotti contenenti zucchero elencati nell'allegato I, Parte X, lettera b), del presente regolamento.
2. La restituzione all'esportazione di prodotti trasformati non può essere superiore a quella applicata agli stessi prodotti esportati come tali.
3. Fatta salva l'applicazione dell', paragrafo 1, e dell', la restituzione a disposizione per i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo è pari a 0 EUR.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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