Art. 196 · Ambito di applicazione

Art. 196

Ambito di applicazione

In vigore dal 17 dic 2013
Ambito di applicazione 1.   Nella misura necessaria per consentire l'esportazione sulla base delle quotazioni o dei prezzi praticati sul mercato mondiale, quando le condizioni del mercato interno rientrano tra quelle descritte dall', paragrafo 1, o all' ed entro i limiti risultanti dagli accordi internazionali conclusi in conformità al TFUE, la differenza tra queste quotazioni o prezzi e i prezzi nell'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione per: a) i prodotti dei settori seguenti da esportare come tali: i) cereali; ii) riso; iii) zucchero, per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato I, parte III, lettere b), c), d) e g); iv) carni bovine; v) latte e prodotti lattiero-caseari; vi) carni suine; vii) uova; viii) carni di pollame; b) i prodotti di cui alla lettera a), punti i), ii), iii), v) e vii), del presente paragrafo, da esportare sotto forma di prodotti trasformati in conformità al regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio (45) e sotto forma di prodotti contenenti zucchero elencati nell'allegato I, Parte X, lettera b), del presente regolamento. 2.   La restituzione all'esportazione di prodotti trasformati non può essere superiore a quella applicata agli stessi prodotti esportati come tali. 3.   Fatta salva l'applicazione dell', paragrafo 1, e dell', la restituzione a disposizione per i prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo è pari a 0 EUR.
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