Art. 191 · Deroghe per i prodotti importati e cauzione speciale nel settore vitivinicolo

Art. 191

Deroghe per i prodotti importati e cauzione speciale nel settore vitivinicolo

In vigore dal 17 dic 2013
Deroghe per i prodotti importati e cauzione speciale nel settore vitivinicolo In conformità all', paragrafo 2, TFUE e in ossequio agli obblighi internazionali dell'Unione, possono essere adottate deroghe all'allegato VIII, parte II, sezione B, punto 5, o sezione C, per i prodotti importati. Nel caso di deroghe all'allegato VIII, parte II, sezione B, punto 5, gli importatori depositano per questi prodotti una cauzione presso le autorità doganali designate al momento dell'immissione in libera pratica. La cauzione è svincolata dietro presentazione, da parte dell'importatore, della prova ritenuta soddisfacente dalle autorità doganali dello Stato membro di immissione in libera pratica, che: a) i prodotti non hanno beneficiato di deroghe; oppure b) se hanno beneficiato di deroghe, i prodotti non sono stati vinificati, ovvero, se vinificati, i prodotti ottenuti sono stati adeguatamente etichettati. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le norme atte a garantire l'applicazione uniforme del presente articolo, in particolare relative all'importo della cauzione e all'etichettatura adeguata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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