Art. 190 · Importazioni di luppolo

Art. 190

Importazioni di luppolo

In vigore dal 17 dic 2013
Importazioni di luppolo 1.   I prodotti del settore del luppolo provenienti dai paesi terzi possono essere importati soltanto se presentano caratteristiche qualitative almeno equivalenti a quelle stabilite per gli stessi prodotti raccolti nell'Unione od ottenuti da tali prodotti. 2.   I prodotti accompagnati da un attestato rilasciato dalle autorità del paese d'origine e riconosciuto equivalente al certificato di cui all' sono considerati prodotti aventi le caratteristiche di cui al paragrafo 1. Nel caso del luppolo in polvere, del luppolo in polvere arricchito di luppolina, dell'estratto di luppolo e dei prodotti miscelati di luppolo, l'attestato può essere riconosciuto equivalente al certificato soltanto se il tenore di acido alfa in questi prodotti non è inferiore a quello del luppolo da cui essi sono stati ottenuti. 3.   Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle condizioni alle quali non si applicano gli obblighi connessi all'attestato di equivalenza e all'etichettatura dell'imballaggio. 4.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione del presente articolo, comprese quelle relative al riconoscimento degli attestati di equivalenza e ai controlli sulle importazioni di luppolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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