Art. 189 · Importazioni di canapa

Art. 189

Importazioni di canapa

In vigore dal 17 dic 2013
Importazioni di canapa 1.   I seguenti prodotti possono essere importati nell'Unione solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni: a) la canapa greggia di cui al codice NC 5302 10 00 soddisfa le condizioni previste all', paragrafo 6, e all', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 b) i semi di varietà di canapa di cui al codice NC ex 1207 99 20 destinati alla semina sono corredati della prova che il tasso di tetraidrocannabinolo della varietà interessata non è superiore a quello fissato a norma dell', paragrafo 6, e dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 c) i semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina di cui al codice NC 1207 99 91 , possono essere importati solo da importatori riconosciuti dallo Stato membro in modo da assicurare che non siano destinati alla semina. 2.   Il presente articolo si applica fatte salve disposizioni più restrittive adottate dagli Stati membri nel rispetto del TFUE e degli obblighi derivanti dall'accordo sull'agricoltura dell'OMC.
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