Art. 188 · Altre competenze di esecuzione

Art. 188

Altre competenze di esecuzione

In vigore dal 17 dic 2013
Altre competenze di esecuzione 1.   La Commissione adotta atti di esecuzione che riguardano la gestione della procedura volta a garantire che i quantitativi disponibili nell'ambito del contingente tariffario non siano superati, in particolare attraverso la fissazione di un coefficiente di assegnazione a ciascuna domanda a partire dal raggiungimento dei quantitativi disponibili, il rigetto delle domande pendenti e, se necessario, la sospensione della presentazione di ulteriori domande. 2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti la riassegnazione dei quantitativi non utilizzati. 3.   Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all', paragrafo 2 o paragrafo 3.
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