Art. 187
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
In vigore dal 17 dic 2013
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame
La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano:
a)
l'apertura di contingenti tariffari annui, all'occorrenza adeguatamente scaglionati nel corso dell'anno, e il metodo di gestione da applicare;
b)
procedure per l'applicazione delle disposizioni specifiche previste dall'accordo o atto che adotta il regime di importazione o di esportazione, riguardanti in particolare:
i)
garanzie circa la natura, la provenienza e l'origine del prodotto;
ii)
il riconoscimento del documento che consente di verificare le garanzie di cui al punto i);
iii)
la presentazione di un documento emesso dal paese esportatore;
iv)
la destinazione e l'uso dei prodotti;
c)
il periodo di validità dei titoli o delle autorizzazioni;
d)
le procedure per la costituzione della cauzione e l'importo di quest'ultima;
e)
l'uso di titoli e, se necessario, misure specifiche riguardanti in particolare le condizioni di presentazione delle domande di titolo di importazione e di concessione dell'autorizzazione nell'ambito del contingente tariffario;
f)
le procedure e i criteri tecnici necessari per l'applicazione dell';
g)
le misure necessarie riguardanti il contenuto, la forma, il rilascio e l'uso del documento di cui all', paragrafo 2.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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