Art. 184
Contingenti tariffari
In vigore dal 17 dic 2013
Contingenti tariffari
1. I contingenti tariffari di importazione di prodotti agricoli ai fini della loro immissione in libera pratica nell'Unione (o in parte di essa) o i contingenti tariffari di importazione di prodotti agricoli dell'Unione nei paesi terzi che devono essere gestiti in tutto o in parte dall'Unione, istituiti in forza di accordi internazionali conclusi a norma del TFUE o in forza di qualsiasi altro atto adottato a norma dell', paragrafo 2, o dell' TFUE, sono aperti e/o gestiti dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell' del presente regolamento e atti di esecuzione a norma degli del presente regolamento.
2. I contingenti tariffari sono gestiti in modo da evitare discriminazioni tra gli operatori interessati applicando uno dei metodi seguenti, una loro combinazione o un altro metodo appropriato:
a)
un metodo basato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo il principio "primo arrivato, primo servito");
b)
un metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande ("metodo dell'esame simultaneo");
c)
un metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali ("metodo dei produttori tradizionali/nuovi arrivati").
3. Il metodo di gestione adottato:
a)
nel caso dei contingenti tariffari di importazione, tiene adeguatamente conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato di produzione, trasformazione e consumo, attuale ed emergente, dell'Unione in termini di competitività, certezza e continuità dell'approvvigionamento e della necessità di salvaguardare l'equilibrio del mercato stesso; e
b)
nel caso dei contingenti tariffari di esportazione, permette di avvalersi pienamente delle possibilità disponibili nell'ambito del contingente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1308:oj#art-184