Art. 178 · Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

Art. 178

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

In vigore dal 17 dic 2013
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono le misure necessarie per l'applicazione del presente capo, comprese le norme per: a) il formato e il contenuto del titolo; b) la presentazione delle domande e il rilascio dei titoli e l'uso dei medesimi; c) il periodo di validità dei titoli; d) le procedure per la costituzione della cauzione e l'importo di quest'ultima; e) la prova del soddisfacimento delle condizioni cui è subordinato l'uso dei titoli; f) il livello della tolleranza riguardo al rispetto dell'obbligo di importare o esportare il quantitativo indicato nel titolo; g) il rilascio di titoli sostitutivi o di duplicati di titoli; h) il trattamento dei titoli da parte degli Stati membri e lo scambio di informazioni necessario ai fini della gestione del regime, comprese le procedure riguardanti l'assistenza amministrativa speciale tra gli Stati membri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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