Art. 175
Altre competenze di esecuzione
In vigore dal 17 dic 2013
Altre competenze di esecuzione
La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, decisioni individuali riguardanti:
a)
il riconoscimento di organizzazioni che svolgono attività in più d'uno Stato membro, secondo le disposizioni adottate a norma dell', paragrafo 1, lettera d);
b)
l'opposizione contro il riconoscimento di un'organizzazione interprofessionale da parte di uno Stato membro o la revoca di tale riconoscimento;
c)
l'elenco delle circoscrizioni economiche comunicate dagli Stati membri in virtù delle disposizioni adottate a norma dell', paragrafo 1, lettera h), e paragrafo 2, lettera d);
d)
l'obbligo imposto a uno Stato membro di rifiutare o revocare l'estensione delle regole o dei contributi finanziari da parte di non aderenti decisa da tale Stato membro.
Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all', paragrafo 2 o paragrafo 3.
Storico versioni
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