Art. 175 · Altre competenze di esecuzione

Art. 175

Altre competenze di esecuzione

In vigore dal 17 dic 2013
Altre competenze di esecuzione La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, decisioni individuali riguardanti: a) il riconoscimento di organizzazioni che svolgono attività in più d'uno Stato membro, secondo le disposizioni adottate a norma dell', paragrafo 1, lettera d); b) l'opposizione contro il riconoscimento di un'organizzazione interprofessionale da parte di uno Stato membro o la revoca di tale riconoscimento; c) l'elenco delle circoscrizioni economiche comunicate dagli Stati membri in virtù delle disposizioni adottate a norma dell', paragrafo 1, lettera h), e paragrafo 2, lettera d); d) l'obbligo imposto a uno Stato membro di rifiutare o revocare l'estensione delle regole o dei contributi finanziari da parte di non aderenti decisa da tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all', paragrafo 2 o paragrafo 3.
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