Art. 170 · Trattative contrattuali nel settore delle carni bovine

Art. 170

Trattative contrattuali nel settore delle carni bovine

In vigore dal 17 dic 2013
Trattative contrattuali nel settore delle carni bovine 1.   Un'organizzazione di produttori del settore delle carni bovine, riconosciuta ai sensi dell', paragrafo 1, che persegue uno o più degli obiettivi di concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti e ottimizzare i costi di produzione, può negoziare a nome degli aderenti, per la totalità o parte della loro produzione aggregata, contratti per la distribuzione di bovini vivi del genere Bos taurus destinati alla macellazione (NC ex 0102 29 21 , ex 0102 29 41 , ex 0102 29 51 ,ex 0102 29 61 , o ex 0102 29 91 ): a) di età inferiore a dodici mesi; e b) di età pari o superiore a dodici mesi. Un'organizzazione di produttori consegue gli obiettivi di cui al presente paragrafo a condizione che il perseguimento di tali obiettivi conduca all'integrazione delle attività e che sia probabile che tale integrazione generi significativi guadagni in termini di efficienza cosicché l'insieme delle attività dell'organizzazione di produttori contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell' TFUE. Ciò potrebbe essere realizzato a condizione che: a) l'organizzazione di produttori svolga almeno una delle seguenti attività: i) distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune; ii) promozione comune; iii) organizzazione comune del controllo di qualità; iv) uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio; v) gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione di bovini vivi; vi) appalti comuni dei mezzi di produzione; b) dette attività sono significative per il quantitativo di bovini vivi in questione e il costo di produzione e immissione del prodotto sul mercato. 2.   Le trattative condotte dall'organizzazione di produttori riconosciuta possono avere luogo: a) indipendentemente dal fatto che ci sia o no trasferimento di proprietà dagli allevatori all'organizzazione di produttori; b) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione aggregata di tutti gli aderenti o solo di alcuni di essi; c) purché per una specifica organizzazione di produttori il quantitativo di produzione di bovini vivi oggetto di tali trattative prodotto in un particolare Stato membro non sia superiore al 15 % della produzione nazionale totale di ciascuno dei prodotti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b) di tale Stato membro, espressa in equivalente peso carcassa; d) purché, per il quantitativo di bovini vivi oggetto di dette trattative, l'organizzazione di produttori concentri l'offerta e immetta sul mercato il prodotto dei suoi aderenti; e) purché i produttori interessati non siano membri di un'altra organizzazione di produttori che negozia ugualmente contratti di questo tipo a loro nome; f) purché il prodotto in questione non sia interessato da un obbligo, derivante dall'affiliazione di un produttore a una cooperativa che non aderisca essa stessa all'organizzazione di produttori in questione, in termini di distribuzione in conformità delle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o delle regole e delle decisioni stabilite o derivate da tali statuti e g) purché l'organizzazione di produttori informi le competenti autorità dello Stato membro in cui opera circa il quantitativo della produzione di bovini vivi oggetto di tali trattative. 3.   Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono anche le associazioni di tali organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell', paragrafo 1. 4.   Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, lettera c), la Commissione pubblica, nei modi che ritiene appropriati, il quantitativo della produzione di bovini vivi negli Stati membri espressa in equivalente peso carcassa. 5.   In deroga al paragrafo 2, lettera c), anche se non sono superate le soglie ivi stabilite, l'autorità garante della concorrenza di cui al secondo comma del presente paragrafo può decidere, in singoli casi, che una particolare trattativa da parte dell'organizzazione di produttori debba essere riaperta o non debba affatto avere luogo se detta autorità lo ritiene necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che il prodotto oggetto delle trattative formi parte di un mercato separato in virtù delle peculiarità del prodotto o dell'uso cui è destinato e che detta trattativa collettiva riguardi più del 15 % della produzione nazionale di detto mercato, oppure se ritiene che siano compromessi gli obiettivi di cui all’ TFUE. Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma è presa dalla Commissione senza applicare la procedura di cui all', paragrafo 2 o paragrafo 3. Negli altri casi tale decisione è presa dall'autorità nazionale garante della concorrenza dello Stato membro oggetto delle trattative. Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate. Ai fini del presente articolo si applica la definizione di "autorità nazionale garante della concorrenza" di cui all', paragrafo 7, lettera a). 6.   Gli Stati membri in cui si svolgono le trattative a norma del presente articolo notificano alla Commissione l'applicazione del paragrafo 2, lettera g), e del paragrafo 5.
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