Art. 164 · Estensione delle regole

Art. 164

Estensione delle regole

In vigore dal 17 dic 2013
Estensione delle regole 1.   Qualora un'organizzazione di produttori riconosciuta, un'associazione riconosciuta di organizzazioni di produttori o un'organizzazione interprofessionale riconosciuta, operante in una determinata circoscrizione economica o in più circoscrizioni economiche determinate di uno Stato membro, sia considerata rappresentativa della produzione o del commercio o della trasformazione di un dato prodotto, lo Stato membro interessato può, su richiesta di tale organizzazione, disporre che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nell'ambito dell'organizzazione richiedente siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli altri operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione o associazione. 2.   Per le finalità della presente sezione, per "circoscrizione economica" si intende una zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee. 3.   Un'organizzazione o associazione è considerata rappresentativa se, nella circoscrizione economica o nelle circoscrizioni economiche considerate di uno Stato membro, rappresenta: a) in percentuale del volume della produzione, del commercio o della trasformazione dei prodotti in parola: i) almeno il 60 % nel caso di organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, oppure ii) almeno due terzi negli altri casi e b) nel caso delle organizzazioni di produttori, oltre il 50 % dei produttori considerati. Tuttavia, nel caso delle organizzazioni interprofessionali, qualora la determinazione della percentuale del volume della produzione o del commercio o della trasformazione del prodotto o dei prodotti interessati dia luogo a difficoltà pratiche, uno Stato membro può stabilire norme nazionali per determinare il livello di rappresentatività specificato al primo comma, lettera a), punto ii). Qualora la richiesta di un'estensione delle regole agli altri operatori riguardi più circoscrizioni economiche, l'organizzazione o l'associazione dimostra di avere il livello minimo di rappresentatività definito al primo comma per ciascuno dei comparti raggruppati in ognuna delle circoscrizioni economiche in parola. 4.   Le regole delle quali può essere chiesta l'estensione agli altri operatori a norma del paragrafo 1 hanno una delle seguenti finalità: a) conoscenza della produzione e del mercato; b) regole di produzione più restrittive rispetto alla normativa unionale o nazionale; c) stesura di contratti tipo compatibili con la normativa unionale; d) commercializzazione; e) tutela ambientale; f) azioni di promozione e di valorizzazione del potenziale dei prodotti; g) azioni di tutela dell'agricoltura biologica nonché delle denominazioni di origine, dei marchi di qualità e delle indicazioni geografiche; h) ricerca intesa a conferire valore aggiunto ai prodotti, in particolare tramite nuovi impieghi che non mettano in pericolo la salute pubblica; i) studi volti a migliorare la qualità dei prodotti; j) ricerca, in particolare su metodi di coltivazione che consentano di ridurre l'impiego di prodotti zoosanitari o fitosanitari e assicurino la preservazione del suolo e la preservazione o il miglioramento dell'ambiente; k) definizione di qualità minime e di norme minime in materia di imballaggio e presentazione; l) uso di sementi certificate e controllo della qualità dei prodotti; m) salute degli animali e dei vegetali o la sicurezza alimentare; n) gestione dei sottoprodotti. Tali regole non danneggiano altri operatori dello Stato membro interessato o dell'Unione e non hanno nessuno degli effetti elencati all', paragrafo 4, né sono per altri aspetti incompatibili con il diritto dell'Unione o la normativa nazionale in vigore. 5.   L'estensione delle regole di cui al paragrafo 1 è portata a conoscenza degli operatori tramite una pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato. 6.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo.
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