Art. 161
Riconoscimento delle organizzazioni di produttori e di loro associazioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
In vigore dal 17 dic 2013
Riconoscimento delle organizzazioni di produttori e di loro associazioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
1. Gli Stati membri riconoscono come organizzazione di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita che ne faccia richiesta, a condizione che:
a)
soddisfi le condizioni di cui all', paragrafo 3;
b)
abbia un numero minimo di membri o riunisca un volume minimo di produzione commercializzabile nella regione in cui opera, da stabilirsi a cura del rispettivo Stato membro;
c)
offra sufficienti garanzie circa la corretta esecuzione della propria attività sia dal punto di vista della durata che dal punto di vista dell'efficienza, nonché della concentrazione dell'offerta;
d)
abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente paragrafo.
2. Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere considerate riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell', paragrafo 3.
3. Gli Stati membri:
a)
decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un'organizzazione di produttori entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede;
b)
svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni e le associazioni di produttori riconosciute rispettino le disposizioni del presente capo;
c)
in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle misure previste dal presente capo, impongono a tali organizzazioni e associazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato;
d)
informano la Commissione, una volta all'anno ed entro il 31 marzo, in merito ad ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti adottata nel corso dell'anno civile precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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