Art. 160
Organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo
In vigore dal 17 dic 2013
Organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo
Nel settore ortofrutticolo le organizzazioni di produttori perseguono almeno uno degli obiettivi di cui all', paragrafo 1, lettera c), punti i), ii) e iii).
Lo statuto di un’organizzazione di produttori del settore ortofrutticolo impone ai propri aderenti di vendere tutta la loro produzione per il tramite dell’organizzazione di produttori.
Si ritiene che le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori agiscano in nome e per conto dei loro aderenti nelle questioni economiche, nell'ambito delle loro competenze.
Storico versioni
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