Art. 156 · Associazioni di organizzazioni di produttori

Art. 156

Associazioni di organizzazioni di produttori

In vigore dal 17 dic 2013
Associazioni di organizzazioni di produttori 1.   Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le associazioni di organizzazioni di produttori di un settore specifico elencato all', paragrafo 2, costituite per iniziativa di organizzazioni di produttori riconosciute. Fatte salve le disposizioni adottate a norma dell', le associazioni di organizzazioni di produttori possono svolgere qualsiasi attività o funzione di un'organizzazione di produttori. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono, su richiesta, riconoscere un'associazione di organizzazioni riconosciute di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, qualora lo Stato membro interessato ritenga che l'associazione sia in grado di svolgere efficacemente qualsiasi attività di un'organizzazione di produttori riconosciuta e che soddisfi le condizioni di cui all', paragrafo 1.
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