Art. 154 · Riconoscimento delle organizzazioni di produttori

Art. 154

Riconoscimento delle organizzazioni di produttori

In vigore dal 17 dic 2013
Riconoscimento delle organizzazioni di produttori 1.   Qualora uno Stato riconosca un'organizzazione di produttori, l'organizzazione di produttori che chiede tale riconoscimento deve essere una persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, che: a) soddisfi le condizioni di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e c); b) abbia un numero minimo di membri o riunisca un volume o un valore minimo di produzione commercializzabile nella zona in cui opera, da stabilirsi dal rispettivo Stato membro; c) offra sufficienti garanzie circa il corretto svolgimento della propria attività, sia in termini di durata che di efficienza, di fornitura di assistenza ai propri aderenti mediante risorse umane, materiali e tecniche e, se del caso, di concentrazione dell'offerta; d) abbia uno statuto che sia coerente con le lettere a), b) e c) del presente paragrafo. 2.   Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 1o gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell'. 3.   Le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 1o gennaio 2014 in base al diritto nazionale e che non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 possono continuare ad esercitare la loro attività secondo la legislazione nazionale fino al 1o gennaio 2015. 4.   Gli Stati membri: a) decidono in merito alla concessione del riconoscimento ad un'organizzazione di produttori entro quattro mesi dalla presentazione della domanda corredata di tutte le prove giustificative pertinenti; tale domanda è presentata presso lo Stato membro in cui l'organizzazione ha sede; b) svolgono, a intervalli da essi stabiliti, controlli atti a verificare che le organizzazioni di produttori riconosciute rispettino il presente capo; c) in caso di inadempienza o irregolarità nell'applicazione delle misure previste dal presente capo, impongono a tali organizzazioni e associazioni le sanzioni applicabili da essi stabilite e decidono, laddove necessario, se il riconoscimento debba essere revocato; d) notificano alla Commissione, una volta all'anno e non più tardi del 31 marzo, ogni decisione circa la concessione, il rifiuto o la revoca di riconoscimenti presa nel corso dell'anno civile precedente.
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