Art. 147 · Documenti di accompagnamento e registro

Art. 147

Documenti di accompagnamento e registro

In vigore dal 17 dic 2013
Documenti di accompagnamento e registro 1.   I prodotti del settore vitivinicolo sono messi in circolazione nell'Unione scortati da un documento di accompagnamento ufficialmente riconosciuto. 2.   Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di persone che, nell'esercizio della loro professione, detengono prodotti del settore vitivinicolo, in particolare i produttori, gli imbottigliatori, i trasformatori e i commercianti, tengono registri nei quali sono indicate le entrate e le uscite di tali prodotti. 3.   Per agevolare i trasporti di prodotti vitivinicoli e la loro verifica da parte degli Stati membri, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardanti: a) le disposizioni relative al documento di accompagnamento e al suo uso; b) le condizioni alle quali il documento di accompagnamento è da considerarsi attestante una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta; c) l'obbligo di tenuta di un registro e il suo uso; d) l'indicazione dei soggetti che hanno l'obbligo di tenuta di un registro e le esenzioni a detto obbligo; e) le operazioni da registrare nel registro. 4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano: a) regole in merito alla costituzione dei registri, ai prodotti da registrare nello stesso e ai termini di registrazione e di chiusura dei registri; b) misure che fanno obbligo agli Stati membri di stabilire le percentuali massime accettabili di perdite; c) disposizioni generali e transitorie per la tenuta dei registri; d) regole relative al periodo di conservazione dei documenti di accompagnamento e dei registri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
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