Art. 142 · Prelievo sulle eccedenze

Art. 142

Prelievo sulle eccedenze

In vigore dal 17 dic 2013
Prelievo sulle eccedenze 1.   I seguenti quantitativi sono soggetti a un prelievo sulle eccedenze: a) lo zucchero eccedente, l'isoglucosio eccedente e lo sciroppo di inulina eccedente prodotti in qualsiasi campagna di commercializzazione, esclusi i quantitativi riportati alla quota di produzione della campagna di commercializzazione successiva ed immagazzinati a norma dell' o i quantitativi di cui all', paragrafo 1, primo comma, lettere c), d) ed e); b) lo zucchero industriale, l'isoglucosio industriale e lo sciroppo di inulina industriale di cui non sia stato comprovato l'utilizzo in uno dei prodotti di cui all', paragrafo 2, entro una data stabilita dalla Commissione mediante atti di esecuzione; c) lo zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina ritirati dal mercato a norma dell' e per i quali non siano adempiuti gli obblighi di cui all', paragrafo 3. Gli atti di esecuzione di cui al primo comma, lettera b), sono adottati conformemente alla procedura di esame prevista all', paragrafo 2. 2.   Il Consiglio adotta misure relative alla fissazione del prelievo sulle eccedenze di cui al paragrafo 1 a norma dell’, paragrafo 3, TFUE.
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