Art. 139
Produzione fuori quota
In vigore dal 17 dic 2013
Produzione fuori quota
1. Lo zucchero, l'isoglucosio o lo sciroppo di inulina prodotti nel corso di una data campagna di commercializzazione in eccesso rispetto alla quota di cui all' possono essere:
a)
utilizzati per la trasformazione di alcuni prodotti di cui all';
b)
riportati alla produzione di quota della campagna successiva, conformemente all';
c)
utilizzati ai fini del regime speciale di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, conformemente al capo III del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (38);
d)
esportati entro un limite quantitativo fissato dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, nel rispetto degli impegni scaturiti dagli accordi internazionali conclusi a norma del TFUE; o
e)
introdotti sul mercato interno, in conformità al meccanismo di cui all', in modo da adeguare l'approvvigionamento alla domanda sulla base del bilancio previsionale di approvvigionamento.
Le misure di cui al primo comma, lettera e), del presente articolo si applicano prima dell'attivazione di qualunque misura atta a contrastare le turbative del mercato di cui all', paragrafo 1.
Gli altri quantitativi prodotti in eccesso sono soggetti al prelievo sulle eccedenze di cui all'.
2. Gli atti di esecuzione di cui al presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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