Art. 136 · Ripartizione delle quote

Art. 136

Ripartizione delle quote

In vigore dal 17 dic 2013
Ripartizione delle quote 1.   Le quote di produzione di zucchero, isoglucosio e sciroppo di inulina sono fissate a livello nazionale e regionale nell'allegato XII. 2.   Gli Stati membri assegnano una quota a ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina stabilita nel loro territorio e riconosciuta a norma dell'. Per ciascuna impresa la quota attribuita è pari alla quota assegnata all'impresa per la campagna di commercializzazione 2010/2011 a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007. 3.   In caso di assegnazione di una quota ad un'impresa produttrice di zucchero che possiede più stabilimenti, gli Stati membri adottano le misure che ritengono necessarie per tenere adeguatamente conto degli interessi dei produttori di barbabietole e di canna da zucchero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1308:oj#art-136