Art. 132 · Poteri delegati

Art. 132

Poteri delegati

In vigore dal 17 dic 2013
Poteri delegati Per tenere conto delle peculiarità del settore dello zucchero e garantire che gli interessi di tutte le parti siano debitamente presi in considerazione, nonché alla luce dell'esigenza di prevenire alterazioni del mercato, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all', riguardo: a) le condizioni di acquisto e i contratti fornitura di cui all’; b) aggiornare le condizioni di acquisto della barbabietola da zucchero di cui all'allegato XI; c) i criteri che le imprese produttrici di zucchero sono tenute ad applicare quando ripartiscono fra i venditori i quantitativi di barbabietole che devono formare oggetto dei contratti di fornitura prima della semina ai sensi dell’, paragrafo 3.
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