Art. 131
Meccanismo temporaneo di gestione del mercato
In vigore dal 17 dic 2013
Meccanismo temporaneo di gestione del mercato
1. Per la durata del periodo di cui all', la Commissione può adottare, atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie per garantire un approvvigionamento sufficiente di zucchero al mercato dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
Tali misure possono adeguare, per i quantitativi e il tempo necessari, il livello del dazio applicabile.
Nell'ambito del meccanismo di gestione del mercato temporaneo, le misure relative alla fissazione di un prelievo sulle eccedenze sono prese dal Consiglio in conformità dell', paragrafo 3, TFUE.
2. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i quantitativi appropriati di zucchero fuori quota e di zucchero greggio importati che possono essere immessi sul mercato dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni
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