Art. 13 · Apertura e chiusura dell'intervento pubblico

Art. 13

Apertura e chiusura dell'intervento pubblico

In vigore dal 17 dic 2013
Apertura e chiusura dell'intervento pubblico 1.   Durante i periodi di cui all', l'intervento pubblico: a) è aperto per il frumento (grano) tenero, il burro e il latte scremato in polvere; b) può essere aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione, per il frumento (grano) duro, l'orzo, il granturco e il risone (comprese le varietà o i tipi specifici di risone), qualora lo richieda la situazione del mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2; c) per le carni bovine può essere aperto dalla Commissione, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all', paragrafo 2, o paragrafo 3, se, durante un periodo determinato a norma dell', primo comma, lettera c), il prezzo medio di mercato in uno Stato membro o in una regione di uno Stato membro, registrato in base alla tabella unionale di classificazione delle carcasse di bovini di cui all'allegato IV, parte A, è inferiore all'85 % della soglia di riferimento di cui all', paragrafo 1, lettera d). 2.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che chiudano l'intervento pubblico per le carni bovine, qualora durante un periodo rappresentativo determinato a norma dell', primo comma, lettera c), non sussistano più le condizioni specificate al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati senza applicare la procedura di cui all', paragrafi 2 o 3.
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