Art. 127 · Contratti di fornitura

Art. 127

Contratti di fornitura

In vigore dal 17 dic 2013
Contratti di fornitura 1.   Oltre a quanto stabilito all', paragrafo 1, gli accordi interprofessionali devono essere conformi alle condizioni di acquisto stabilite nell'allegato XI. 2.   Nei contratti di fornitura si distingue tra barbabietole a seconda che siano destinate a produrre quantitativi di: a) zucchero di quota; o b) zucchero fuori quota. 3.   Ogni impresa produttrice di zucchero comunica allo Stato membro nel cui territorio produce zucchero le seguenti informazioni: a) i quantitativi di barbabietole di cui al paragrafo 2, lettera a), per i quali ha stipulato contratti di fornitura prima della semina, nonché il tenore di zucchero su cui si basano i contratti; b) la resa corrispondente stimata. Gli Stati membri possono esigere informazioni supplementari. 4.   Le imprese produttrici di zucchero che non abbiano stipulato, prima della semina, contratti di fornitura al prezzo minimo della barbabietola di quota, di cui all', per un quantitativo di barbabietole corrispondente allo zucchero per il quale detengono una quota, adeguato, se del caso, applicando il coefficiente di ritiro preventivo fissato ai sensi dell', paragrafo 2, primo comma, sono tenute a pagare almeno il prezzo minimo della barbabietola di quota per tutte le barbabietole da esse trasformate in zucchero. 5.   Previa autorizzazione dello Stato membro interessato, gli accordi interprofessionali possono derogare ai paragrafi 2, 3 e 4. 6.   In assenza di accordi interprofessionali, lo Stato membro interessato può prendere le misure necessarie compatibili con il presente regolamento per tutelare gli interessi delle parti in causa.
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