Art. 126
Comunicazione dei prezzi di mercato dello zucchero
In vigore dal 17 dic 2013
Comunicazione dei prezzi di mercato dello zucchero
La Commissione può, mediante atti di esecuzione, istituire un sistema di informazione sui prezzi praticati sul mercato dello zucchero, compreso un dispositivo per la pubblicazione del livello dei prezzi su questo mercato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
Il sistema di cui al primo comma si basa sulle informazioni fornite dalle imprese produttrici di zucchero bianco o da altri operatori commerciali del settore dello zucchero. Queste informazioni sono trattate in modo riservato.
La Commissione provvede affinché i prezzi o le denominazioni specifici dei singoli operatori economici non siano pubblicati.
Storico versioni
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