Art. 122
Poteri delegati
In vigore dal 17 dic 2013
Poteri delegati
1. Per tenere conto delle peculiarità del settore vitivinicolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' concernenti regole e restrizioni riguardanti:
a)
la presentazione e l'impiego di indicazioni in etichetta diverse da quelle previste nella presente sezione;
b)
le indicazioni obbligatorie, in particolare:
i)
i termini da impiegare per la formulazione delle indicazioni obbligatorie e le relative condizioni d'uso;
ii)
i termini che si riferiscono a un'azienda e le relative condizioni d'uso;
iii)
le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alle indicazioni facoltative;
iv)
le disposizioni che autorizzano deroghe supplementari a quelle di cui all', paragrafo 2, per quanto riguarda l'omissione del riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli e
v)
le disposizioni relative all'uso delle lingue;
c)
le indicazioni facoltative, in particolare:
i)
i termini da impiegare per la formulazione delle indicazioni facoltative e le relative condizioni d'uso;
ii)
le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alle indicazioni facoltative;
d)
la presentazione, in particolare:
i)
le condizioni di impiego di determinate forme di bottiglia e un elenco di determinate forme di bottiglie specifiche;
ii)
le condizioni di impiego di bottiglie per vino spumante e dei dispositivi di chiusura;
iii)
le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alla presentazione;
iv)
le disposizioni relative all'uso delle lingue.
2. Per garantire la protezione dei legittimi interessi degli operatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardanti norme relative all'etichettatura temporanea e alla presentazione dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, se tale denominazione di origine o indicazione geografica soddisfa i necessari requisiti.
3. Per non pregiudicare gli operatori economici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardanti disposizioni transitorie per i vini immessi sul mercato e etichettati conformemente alle norme pertinenti in vigore anteriormente al 1o agosto 2009.
4. Per tenere conto delle peculiarità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardanti deroghe alla presente sezione per quanto riguarda i prodotti da esportare qualora richiesto dal diritto del paese terzo in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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