Art. 122 · Poteri delegati

Art. 122

Poteri delegati

In vigore dal 17 dic 2013
Poteri delegati 1.   Per tenere conto delle peculiarità del settore vitivinicolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' concernenti regole e restrizioni riguardanti: a) la presentazione e l'impiego di indicazioni in etichetta diverse da quelle previste nella presente sezione; b) le indicazioni obbligatorie, in particolare: i) i termini da impiegare per la formulazione delle indicazioni obbligatorie e le relative condizioni d'uso; ii) i termini che si riferiscono a un'azienda e le relative condizioni d'uso; iii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alle indicazioni facoltative; iv) le disposizioni che autorizzano deroghe supplementari a quelle di cui all', paragrafo 2, per quanto riguarda l'omissione del riferimento alla categoria di prodotti vitivinicoli e v) le disposizioni relative all'uso delle lingue; c) le indicazioni facoltative, in particolare: i) i termini da impiegare per la formulazione delle indicazioni facoltative e le relative condizioni d'uso; ii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alle indicazioni facoltative; d) la presentazione, in particolare: i) le condizioni di impiego di determinate forme di bottiglia e un elenco di determinate forme di bottiglie specifiche; ii) le condizioni di impiego di bottiglie per vino spumante e dei dispositivi di chiusura; iii) le disposizioni che autorizzano gli Stati membri produttori a stabilire disposizioni complementari relative alla presentazione; iv) le disposizioni relative all'uso delle lingue. 2.   Per garantire la protezione dei legittimi interessi degli operatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardanti norme relative all'etichettatura temporanea e alla presentazione dei vini a denominazione di origine o a indicazione geografica, se tale denominazione di origine o indicazione geografica soddisfa i necessari requisiti. 3.   Per non pregiudicare gli operatori economici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardanti disposizioni transitorie per i vini immessi sul mercato e etichettati conformemente alle norme pertinenti in vigore anteriormente al 1o agosto 2009. 4.   Per tenere conto delle peculiarità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardanti deroghe alla presente sezione per quanto riguarda i prodotti da esportare qualora richiesto dal diritto del paese terzo in questione.
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