Art. 121 · Lingue

Art. 121

Lingue

In vigore dal 17 dic 2013
Lingue 1.   Le indicazioni obbligatorie e facoltative di cui agli , se espresse in parole, figurano in una o più delle lingue ufficiali dell'Unione. 2.   Nonostante il paragrafo 1, il nome di una denominazione di origine protetta o di una indicazione geografica protetta o una menzione tradizionale di cui all', lettera b), figurano sull'etichetta nella lingua o nelle lingue per le quali si applica la protezione. Nel caso di denominazioni di origine protette o indicazioni geografiche protette o di denominazioni nazionali specifiche che utilizzano un alfabeto non latino, il nome può figurare anche in una o più lingue ufficiali dell'Unione.
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