Art. 115 · Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

Art. 115

Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame

In vigore dal 17 dic 2013
Competenze di esecuzione secondo la procedura di esame 1.   La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscano le misure necessarie riguardanti la procedura di esame delle domande di protezione o di approvazione di una modifica di una menzione tradizionale, nonché la procedura per le richieste di opposizione o cancellazione, in particolare per quanto riguarda: a) i modelli di documenti e il formato di trasmissione; b) i limiti temporali; c) la descrizione dettagliata dei fatti, le prove e la documentazione da presentare a sostegno della domanda o richiesta; d) le modalità di pubblicazione delle menzioni tradizionali protette. 2.   La Commissione adotta atti di esecuzione che accettano o rigettano, la domanda di protezione di una menzione tradizionale o della richiesta di modifica o di cancellazione di una menzione tradizionale protetta. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che dispongono la protezione delle menzioni tradizionali di cui è stata accolta la domanda di protezione, in particolare attraverso la loro classificazione a norma dell' e attraverso la pubblicazione di una definizione e/o delle condizioni di utilizzazione. 4.   Gli atti di esecuzione di cui a paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all', paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1308:oj#art-115