Art. 114 · Delega di potere

Art. 114

Delega di potere

In vigore dal 17 dic 2013
Delega di potere 1.   Per garantire un adeguato livello di protezione alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardanti la lingua e la corretta compitazione della menzione tradizionale da proteggere. 2.   Per garantire la protezione dei legittimi interessi e degli interessi dei produttorie degli operatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' stabilendo: a) il tipo di richiedenti ammessi a chiedere la protezione di una menzione tradizionale; b) le condizioni di validità di una domanda di protezione di una menzione tradizionale; c) i motivi di opposizione al proposto riconoscimento di una menzione tradizionale; d) la portata della protezione, la relazione con i marchi commerciali, le menzioni tradizionali protette, le denominazioni di origine protette o le indicazioni geografiche protette, gli omonimi o determinate varietà di uve da vino; e) i motivi di cancellazione di una menzione tradizionale; f) il termine di presentazione di una domanda o di una richiesta di obiezione o di cancellazione; g) le procedure da seguire per quanto riguarda la domanda di protezione di una menzione tradizionale, compreso l'esame da parte della Commissione, le procedure di opposizione e le procedure per la cancellazione e la modifica. 3.   Per tenere conto delle peculiarità degli scambi commerciali tra l'Unione e alcuni paesi terzi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' intesi a stabilire le condizioni alle quali sui prodotti di paesi terzi possono essere impiegate menzioni tradizionali protette e prevedere deroghe all' e all', paragrafo 2.
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