Art. 111 · Altre competenze di esecuzione

Art. 111

Altre competenze di esecuzione

In vigore dal 17 dic 2013
Altre competenze di esecuzione Se ritiene che un'opposizione sia inammissibile, la Commissione adotta un atto di esecuzione che la rigetta in quanto inammissibile. Tale atto di esecuzione è adottato senza applicare la procedura di cui all', paragrafo 2 o paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1308:oj#art-111