Art. 109 · Poteri delegati

Art. 109

Poteri delegati

In vigore dal 17 dic 2013
Poteri delegati 1.   Per tenere conto delle peculiarità della produzione nella zona geografica delimitata, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che stabiliscano: a) i criteri aggiuntivi per la delimitazione della zona geografica e b) le restrizioni e le deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata. 2.   Per garantire la qualità e la tracciabilità dei prodotti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' intesi a definire le condizioni alle quali il disciplinare di produzione può comprendere requisiti supplementari. 3.   Per garantire i legittimi interessi e gli interessi dei produttori e degli operatori, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardanti: a) il tipo di richiedente ammesso a chiedere la protezione di una denominazione di origine o di una indicazione geografica; b) le condizioni da rispettare per quanto riguarda le domande di protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica, l'esame da parte della Commissione, la procedura di opposizione e le procedure per la modifica, la cancellazione o la conversione di denominazioni di origine protette o di indicazioni geografiche protette; c) le condizioni applicabili alle domande transfrontaliere; d) le condizioni per le domande di protezione relative a una zona geografica situata in un paese terzo; e) la data di entrata in applicazione della protezione o della modifica di una protezione; f) le condizioni connesse alle modifiche del disciplinare. 4.   Per garantire un adeguato livello di protezione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' relativi a restrizioni riguardanti la denominazione protetta. 5.   Per garantire che le disposizioni della presente sottosezione non pregiudichino indebitamente gli operatori economici e le autorità competenti riguardo alle denominazioni di vini che sono state protette anteriormente al 1o agosto 2009, oppure la cui domanda di protezione sia stata presentata anteriormente a tale data, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' che stabiliscano norme transitorie riguardanti: a) le denominazioni di vini riconosciute dagli Stati membri quali denominazioni di origine o indicazioni geografiche al 1o agosto 2009, e le denominazioni di vini la cui domanda di protezione sia stata presentata anteriormente a tale data; b) i vini immessi sul mercato o etichettati anteriormente a una data specifica e c) le modifiche del disciplinare.
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