Art. 103
Protezione
In vigore dal 17 dic 2013
Protezione
1. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette possono essere utilizzate da qualsiasi operatore che commercializza vino prodotto in conformità con il relativo disciplinare di produzione.
2. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette e i vini che usano tali denominazioni protette in conformità con il relativo disciplinare sono protette contro:
a)
qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto del nome protetto:
i)
per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, o
ii)
nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di una denominazione di origine o di una indicazione geografica;
b)
qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto o servizio è indicata o se il nome protetto è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnato da espressioni quali "genere", "tipo", "metodo", "alla maniera", "imitazione", "gusto", "come" o espressioni simili;
c)
qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto vitivinicolo in esame nonché l'impiego, per il condizionamento, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine;
d)
qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.
3. Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette non diventano generiche nell'Unione ai sensi dell', paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:1308:oj#art-103