Art. 10 · Tabelle unionali di classificazione delle carcasse

Art. 10

Tabelle unionali di classificazione delle carcasse

In vigore dal 17 dic 2013
Tabelle unionali di classificazione delle carcasse Le tabelle unionali di classificazione delle carcasse si applicano conformemente, rispettivamente, ai punti A e B dell'allegato IV nei settori delle carni bovine per quanto riguarda le carcasse di bovini di età non inferiore a otto mesi e nel settore delle carni suine per quanto riguarda suini diversi da quelli utilizzati per la riproduzione. Nel settore delle carni ovine e caprine gli Stati membri possono applicare una tabella unionale di classificazione delle carcasse di ovini in conformità alle norme stabilite nell'allegato IV, parte C.
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