Art. 8 · Disciplina finanziaria

Art. 8

Disciplina finanziaria

In vigore dal 17 dic 2013
Disciplina finanziaria 1.   Il tasso di adattamento determinato a norma dell' del regolamento (UE) n. 1306/2013 si applica soltanto ai pagamenti diretti superiori a 2 000 EUR da concedere agli agricoltori nell'anno civile corrispondente. 2.   A seguito dell'introduzione graduale dei pagamenti diretti di cui all', il paragrafo 1 del presente articolo si applica alla Bulgaria e alla Romania a decorrere dal 1o gennaio 2016. A seguito dell'introduzione graduale dei pagamenti diretti di cui all', il paragrafo 1 del presente articolo si applica alla Croazia a decorrere dal 1o gennaio 2022. 3.   Al fine di garantire la corretta applicazione degli adattamenti dei pagamenti diretti in relazione alla disciplina finanziaria, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all' che definiscano le norme riguardanti la base di calcolo delle riduzioni che gli Stati membri sono tenuti ad applicare agli agricoltori ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. 4.   In caso di persona giuridica, o di associazione di persone fisiche o giuridiche, gli Stati membri possono applicare il tasso di adattamento di cui al paragrafo 1 a livello dei membri di tali persone giuridiche o associazioni se il diritto nazionale prevede che i singoli membri assumano diritti e obblighi paragonabili a quelli dei singoli agricoltori aventi lo status di capo dell'azienda, in particolare quanto al loro status economico, sociale e fiscale, a condizione che abbiano contribuito al rafforzamento delle strutture agricole delle persone giuridiche o associazioni interessate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:1307:oj#art-8