Art. 68 · Trattamento e protezione dei dati personali

Art. 68

Trattamento e protezione dei dati personali

In vigore dal 17 dic 2013
Trattamento e protezione dei dati personali 1.   Gli Stati membri e la Commissione raccolgono i dati personali ai fini di cui all', paragrafo 1. Essi non trattano tali dati in modo incompatibile con tali fini. 2.   Laddove i dati personali siano trattati a fini di monitoraggio e valutazione ai sensi dell', paragrafo 1, essi sono resi anonimi e trattati unicamente in forma aggregata. 3.   I dati personali sono trattati conformemente alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001. In particolare, tali dati non sono conservati in modo da consentire l'identificazione degli interessati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, tenendo conto dei periodi minimi di conservazione stabiliti dal diritto nazionale e unionale applicabile. 4.   Gli Stati membri informano gli interessati della possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali e unionali conformemente al paragrafo 1 e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti, rispettivamente, dalla direttiva 95/46/CE e dal regolamento (CE) n. 45/2001. 5.   Il presente articolo è soggetto agli articoli da 111 a 114 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
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