Art. 67 · Obblighi di comunicazione

Art. 67

Obblighi di comunicazione

In vigore dal 17 dic 2013
Obblighi di comunicazione 1.   Per garantire la corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all', sulle misure necessarie riguardanti le comunicazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione ai fini del presente regolamento oppure per la verifica, il controllo, il monitoraggio, la valutazione e l'audit dei pagamenti diretti o per rispettare gli obblighi previsti da accordi internazionali conclusi mediante una decisione del Consiglio, compresi gli obblighi di notifica previsti da tali accordi. A tal fine, la Commissione tiene conto del fabbisogno di dati e delle sinergie tra potenziali fonti di dati. Ove opportuno, le informazioni ottenute possono essere trasmesse o rese disponibili a organizzazioni internazionali e alle autorità competenti di paesi terzi e possono essere pubblicate, fermi restando la protezione dei dati personali e il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei segreti aziendali. 2.   Al fine di rendere le comunicazioni di cui al paragrafo 1 rapide, efficienti, precise ed economiche, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all', relativi alla definizione di ulteriori norme concernenti: a) la natura e il tipo di informazioni da trasmettere; b) le categorie di dati da trattare e i periodi massimi di conservazione; c) i diritti di accesso alle informazioni o ai sistemi di informazione resi disponibili; d) le condizioni di pubblicazione delle informazioni. 3.   La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono: a) i metodi di comunicazione; b) le regole sulla fornitura delle informazioni necessarie per l'applicazione del presente articolo; c) le modalità per la gestione delle informazioni da comunicare e le regole relative alla loro forma, al contenuto, al calendario e alle scadenze; d) le modalità relative alla trasmissione o alla messa a disposizione delle informazioni e dei documenti agli Stati membri, alle organizzazioni internazionali, alle autorità competenti dei paesi terzi o al pubblico, fermi restando la protezione dei dati personali e il legittimo interesse degli agricoltori e delle imprese alla tutela dei segreti aziendali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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