Art. 66 · Uso del bilancio annuale per i programmi di ristrutturazione

Art. 66

Uso del bilancio annuale per i programmi di ristrutturazione

In vigore dal 17 dic 2013
Uso del bilancio annuale per i programmi di ristrutturazione 1.   Per gli Stati membri che hanno applicato l', paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 637/2008, il bilancio annuale disponibile a tal fine a norma dell', paragrafo 1, di detto regolamento è trasferito con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2014 e costituisce fondi unionali aggiuntivi per le misure finanziate nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013. 2.   Per gli Stati membri che hanno applicato l', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 637/2008, il pertinente bilancio annuale disponibile a norma dell', paragrafo 1, di detto regolamento è incluso con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2017 nei rispettivi massimali nazionali stabiliti nell'allegato II del presente regolamento.
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