Art. 65
Disposizioni finanziarie
In vigore dal 17 dic 2013
Disposizioni finanziarie
1. Per finanziare il pagamento previsto dal presente titolo, gli Stati membri deducono dal totale degli importi disponibili per i rispettivi pagamenti gli importi che spetterebbe ai piccoli agricoltori:
a)
nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1;
b)
come pagamento ridistributivo di cui al titolo III, capo 2;
c)
come pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3;
d)
come pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 4;
e)
come pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5; e
f)
come sostegno accoppiato di cui al titolo IV.
Negli Stati membri che hanno optato per il calcolo dell'importo del pagamento conformemente all', paragrafo 2, primo comma, lettera a), nel caso il cui la somma di tali importi per un singolo agricoltore superi l'importo massimo da essi fissato, ogni importo è ridotto proporzionalmente.
2. La differenza tra la somma di tutti i pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori e l'importo totale finanziato in conformità del paragrafo 1 è finanziata in uno o più dei seguenti modi:
a)
applicando l', paragrafo 7, nell'anno pertinente;
b)
utilizzando i fondi per finanziare il pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5, rimasti inutilizzati nell'anno pertinente;
c)
praticando una riduzione lineare di tutti i pagamenti da concedere a norma degli o 36.
3. Salvo il caso in cui uno Stato membro abbia optato per la fissazione dell'importo del pagamento annuale conformemente all', paragrafo 2, primo comma, lettera a), gli elementi in base ai quali sono stabiliti gli importi di cui al paragrafo 1 del presente articolo restano gli stessi per l'intera durata della partecipazione dell'agricoltore al regime per i piccoli agricoltori.
4. Se l'importo totale dei pagamenti dovuti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori è superiore al 10 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II, gli Stati membri praticano una riduzione lineare degli importi da pagare a norma del presente titolo in modo da rispettare tale percentuale, a meno che essi abbiano fissato l'importo del pagamento conformemente all', paragrafo 2, primo comma, lettera a), senza applicare l', paragrafo 2, terzo comma.
La stessa eccezione si applica agli Stati membri che hanno fissato l'importo del pagamento conformemente all', paragrafo 2, primo comma, lettera b), senza applicare l', paragrafo 2, terzo comma, il cui massimale nazionale stabilito nell'allegato II per l'anno 2019 è superiore a quello relativo al 2015 e che applicano il metodo di calcolo di cui all', paragrafo 1, o all', paragrafo 2.
Storico versioni
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