Art. 62 · Partecipazione

Art. 62

Partecipazione

In vigore dal 17 dic 2013
Partecipazione 1.   Gli agricoltori che intendono partecipare al regime per i piccoli agricoltori presentano una domanda entro una data che sarà fissata dagli Stati membri, ma comunque entro il 15 ottobre 2015. La data fissata dagli Stati membri non può, tuttavia, essere precedente all'ultimo giorno previsto per la presentazione di una domanda di partecipazione al regime di pagamento di base o al regime di pagamento unico per superficie. Gli agricoltori che non hanno presentato domanda di partecipazione al regime per i piccoli agricoltori alla data fissata dallo Stato membro che decidono di ritirarsi dal regime medesimo dopo tale data o che sono stati selezionati per il sostegno a norma dell', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1305/2013 non hanno più diritto a partecipare al regime. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono disporre che gli agricoltori il cui importo di pagamenti diretti a norma dei titoli III e IV è inferiore all'importo massimo stabilito dal rispettivo Stato membro conformemente all' debbano essere inclusi automaticamente nel regime per i piccoli agricoltori se non si ritirano in modo esplicito da detto regime entro la data fissata dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 1 o in un anno successivo. Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità informano in tempo utile gli agricoltori interessati del loro diritto a ritirarsi dal regime. 3.   Ciascuno Stato membro provvede affinché una stima dell'importo del pagamento di cui all' sia resa nota agli agricoltori in tempo utile prima della data di presentazione o di ritiro delle domande fissata da tale Stato membro.
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