Art. 6
Massimali nazionali
In vigore dal 17 dic 2013
Massimali nazionali
1. Nell'allegato II figurano i massimali nazionali, fissati per ciascuno Stato membro e per ogni anno, comprendenti il valore totale di tutti i diritti all'aiuto assegnati, della riserva nazionale o delle riserve regionali e dei massimali stabiliti a norma degli .
Se uno Stato membro si avvale della facoltà prevista all', paragrafo 2, il massimale nazionale stabilito nell'allegato II per tale Stato membro per l'anno rispettivo può essere superato di un importo calcolato conformemente a detto paragrafo.
2. In deroga al paragrafo 1, nell'allegato II figura il massimale nazionale, per ogni Stato membro che applichi il regime di pagamento unico per superficie e per ogni anno, compresi i massimali stabiliti a norma degli .
3. Per tenere conto dell'evoluzione degli importi massimi totali dei pagamenti diretti che possono essere concessi, ivi comprese le modifiche conseguenti alle decisioni che gli Stati membri adottano in forza dell' e quelle risultanti dall'applicazione dell', paragrafo 2, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo all'adeguamento dei massimali nazionali fissati nell'allegato II.
Storico versioni
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