Art. 53 · Disposizioni finanziarie

Art. 53

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 17 dic 2013
Disposizioni finanziarie 1.   Per finanziare il sostegno accoppiato, gli Stati membri possono decidere, entro il 1o agosto dell'anno che precede il primo anno di attuazione di tale sostegno, di utilizzare fino all'8 % del loro massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri hanno la facoltà di decidere di utilizzare fino al 13 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II purché: a) fino al 31 dicembre 2014: i) applichino il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 73/2009; ii) finanzino misure a norma dell'articolo 111 del medesimo regolamento; o iii) siano interessati dalla deroga di cui all', paragrafo 5, o, nel caso di Malta, di cui all', paragrafo 1, del medesimo regolamento e/o b) usino, in totale, per almeno un anno nel periodo 2010-2014, oltre il 5 % dell'importo a loro disposizione per la concessione dei pagamenti diretti di cui ai titoli III e IV, ad eccezione del titolo IV, capitolo 1, sezione 6; e V del regolamento (CE) n. 73/2009 per finanziare: i) le misure di cui al titolo III, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CE) n. 73/2009; ii) il sostegno di cui all', paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), e all', paragrafo 1, lettere b) ed e), del medesimo regolamento; o iii) le misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad eccezione della sezione 6, del medesimo regolamento. 3.   La percentuale del massimale nazionale annuo di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere aumentata fino a due punti percentuali per gli Stati membri che decidono di utilizzare almeno il 2 % del loro massimale nazionale annuo quale stabilito nell'allegato II per il sostegno alla produzione di colture proteiche a norma del presente capo. 4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri che hanno usato, in totale, per almeno un anno nel periodo 2010-2014, oltre il 10 % dell'importo a loro disposizione per la concessione dei pagamenti diretti di cui ai titoli III e IV, ad eccezione del titolo IV, capitolo 1, sezione 6, e V del regolamento (CE) n. 73/2009, per finanziare: a) le misure di cui al titolo III, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CE) n. 73/2009; b) il sostegno di cui all', paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv), e all', paragrafo 1, lettere b) ed e), del medesimo regolamento; o c) le misure di cui al titolo IV, capitolo 1, ad eccezione della sezione 6, del medesimo regolamento possono decidere di utilizzare più del 13 % del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II del presente regolamento previa approvazione della Commissione in conformità all' del presente regolamento. 5.   In deroga alle percentuali fissate nei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono decidere di utilizzare fino a 3 milioni di EUR all'anno per finanziare il sostegno accoppiato. 6.   Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1o agosto 2016 la decisione adottata a norma dei paragrafi da 1 a 4 e di decidere, con effetto a decorrere dal 2017: a) di lasciare invariata, aumentare o diminuire la percentuale fissata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3, entro i limiti ivi eventualmente stabiliti, o di lasciare invariata o diminuire la percentuale fissata a norma del paragrafo 4; b) di modificare le condizioni per la concessione del sostegno; c) di porre termine alla concessione del sostegno a norma del presente capo. 7.   Sulla base della decisione adottata da ciascuno Stato membro a norma dei paragrafi da 1 a 6 del presente articolo, la Commissione adotta ogni anno atti di esecuzione che fissano i corrispondenti massimali per il sostegno accoppiato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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