Art. 50 · Norme generali

Art. 50

Norme generali

In vigore dal 17 dic 2013
Norme generali 1.   Gli Stati membri concedono un pagamento annuo ai giovani agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie di cui al capo 1 ("pagamento per i giovani agricoltori"). 2.   Ai fini del presente capo, per "giovane agricoltore" si intende una persona fisica: a) che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie a norma dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e b) che non ha più di 40 anni nell'anno della presentazione della domanda di cui alla lettera a). 3.   Gli Stati membri possono stabilire ulteriori criteri di ammissibilità oggettivi e non discriminatori, in termini di competenze adeguate e/o requisiti di formazione, per i giovani agricoltori che richiedono il pagamento per i giovani agricoltori. 4.   Fatte salve l'applicazione della disciplina finanziaria, la riduzione dei pagamenti ai sensi dell', le riduzioni lineari a norma dell' del presente regolamento e l'applicazione dell' del regolamento (UE) n. 1306/2013, il pagamento per i giovani agricoltori è concesso annualmente dietro attivazione dei diritti all'aiuto da parte dell'agricoltore oppure, negli Stati membri che applicano l' del presente regolamento, previa dichiarazione degli ettari ammissibili da parte dell'agricoltore. 5.   Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso a ciascun agricoltore per un periodo massimo di cinque anni. Tale periodo è ridotto del numero di anni trascorsi tra l'insediamento di cui al paragrafo 2, lettera a) e la prima presentazione della domanda per l'aiuto per i giovani agricoltori. 6.   Gli Stati membri che non applicano l' calcolano ogni anno l'importo del pagamento per i giovani agricoltori moltiplicando il numero di diritti che l'agricoltore ha attivato a norma dell', paragrafo 1, per una cifra corrispondente: a) al 25 % del valore medio dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore; o b) al 25 % di un importo calcolato dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale per l'anno civile 2019, fissato nell'allegato II per il numero di tutti gli ettari ammissibili dichiarati nel 2015 a norma dell', paragrafo 1. Tale percentuale fissa è pari alla percentuale del massimale nazionale rimanente per il regime di pagamento di base a norma dell', paragrafo 1, per il 2015. 7.   Gli Stati membri che applicano l' calcolano ogni anno l'importo del pagamento per i giovani agricoltori moltiplicando una cifra corrispondente al 25 % del pagamento unico per superficie calcolato a norma dell' per il numero di ettari ammissibili che l'agricoltore ha dichiarato a norma dell', paragrafo 2. 8.   In deroga ai paragrafi 6 e 7, gli Stati membri possono calcolare ogni anno l'importo del pagamento per i giovani agricoltori moltiplicando una cifra corrispondente al 25 % del pagamento medio nazionale per ettaro per il numero di diritti che l'agricoltore ha attivato a norma dell', paragrafo 1, o per il numero di ettari ammissibili che l'agricoltore ha dichiarato a norma dell', paragrafo 2. Il pagamento medio nazionale per ettaro è calcolato dividendo il massimale nazionale per l'anno civile 2019, fissato nell'allegato II, per il numero di ettari ammissibili dichiarati nel 2015 a norma dell', paragrafo 1, o dell', paragrafo 2. 9.   Gli Stati membri fissano un unico limite massimo applicabile al numero di diritti all'aiuto attivati dall'agricoltore o al numero degli ettari ammissibili dichiarati dall'agricoltore. Tale limite non è inferiore a 25 o superiore a 90. Nell'applicare i paragrafi 6, 7 e 8, gli Stati membri rispettano tale limite. 10.   Anziché applicare i paragrafi da 6 a 9, gli Stati membri possono assegnare un importo forfettario annuo per agricoltore calcolato moltiplicando un numero fisso di ettari per una cifra corrispondente al 25 % del pagamento medio nazionale per ettaro stabilito a norma del paragrafo 8. Il numero fisso di ettari di cui al primo comma del presente paragrafo è calcolato dividendo il numero totale degli ettari ammissibili dichiarati a norma dell', paragrafo 1, o dell', paragrafo 2, dai giovani agricoltori che richiedono il pagamento per i giovani agricoltori nel 2015 per il numero totale dei giovani agricoltori che richiedono tale pagamento nel 2015. Uno Stato membro può ricalcolare il numero fisso di ettari in qualsiasi anno successivo al 2015 in caso di significative modifiche del numero di giovani agricoltori che richiedono il pagamento o delle dimensioni delle aziende dei giovani agricoltori, o entrambi. L'importo forfettario annuale che può essere concesso a un agricoltore non supera l'ammontare totale del suo pagamento di base prima dell'applicazione dell' del regolamento (UE) n. 1306/2013. 11.   Per garantire la tutela dei diritti dei beneficiari ed evitare discriminazioni tra loro, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all', in merito alle condizioni alle quali le persone giuridiche possono essere ammesse a beneficiare del pagamento per i giovani agricoltori
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