Art. 46
Aree di interesse ecologico
In vigore dal 17 dic 2013
Aree di interesse ecologico
1. Quando i seminativi di un'azienda coprono più di 15 ettari, l'agricoltore provvede affinché, a decorrere dal 1o gennaio 2015, una superficie corrispondente ad almeno il 5 % dei seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore a norma dell', paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e, se considerate aree di interesse ecologico dallo Sato membro ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, comprendente le superfici di cui a detto paragrafo, lettere c), d), g) e h), sia costituita da aree di interesse ecologico.
La percentuale di cui al primo comma del presente paragrafo può essere aumentata dal 5 % al 7 % alle condizioni di cui ad un atto legislativo del Parlamento europeo e del Consiglio a norma dell', paragrafo 2, TFUE.
Entro il 31 marzo 2017 la Commissione presenta una relazione di valutazione sull'attuazione del primo comma del presente paragrafo corredata, se del caso, di una proposta relativa all'atto legislativo di cui al secondo comma.
2. Entro il 1o agosto 2014, gli Stati membri decidono che una o più delle seguenti superfici siano considerate aree di interesse ecologico:
a)
terreni lasciati a riposo;
b)
terrazze;
c)
elementi caratteristici del paesaggio, compresi gli elementi adiacenti ai seminativi dell'azienda, in deroga all', paragrafo 1, del presente regolamento, tra questi possono rientrare elementi caratteristici del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile a norma dell'articolo 76, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1306/2013;
d)
fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti, a condizione che queste siano distinte dalla superficie agricola ammissibile adiacente;
e)
ettari agroforestali che ricevono, o che hanno ricevuto, sostegno a norma dell' del regolamento (CE) n. 1698/2005 e/o dell' del regolamento (UE) n. 1305/2013;
f)
fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste;
g)
superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, senza impiego di concime minerale e/o prodotti fitosanitari;
h)
superfici oggetto di imboschimento ai sensi dell', paragrafo 2, lettera b), punto ii), del presente regolamento;
i)
superfici con colture intercalari o manto vegetale ottenuto mediante l'impianto o la germinazione di sementi, alle condizioni di cui all'applicazione dei fattori di ponderazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo;
j)
superfici con colture azotofissatrici.
Ad eccezione delle superfici dell'azienda di cui al primo comma, lettere j) e k), del presente paragrafo, l'area di interesse ecologico è situata sui seminativi dell'azienda. Nel caso delle aree di cui al primo comma, lettere c) e d), del presente paragrafo, l'area di interesse ecologico può altresì essere adiacente ai seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore a norma dell', paragrafo 1, primo comma, lettera a) del regolamento (UE) n. 1306/2013.
3. Per semplificare l'amministrazione e tener conto delle caratteristiche dei tipi di aree di interesse ecologico elencate nel paragrafo 2, primo comma, nonché per facilitarne la misurazione, gli Stati membri possono avvalersi, quando calcolano gli ettari totali rappresentati dall'area di interesse ecologico dell'azienda, dei fattori di conversione e/o di ponderazione che figurano nell'allegato X. Qualora uno Stato membro decida di considerare area di interesse ecologico l'area di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera i), o qualsiasi altra area sottoposta a una ponderazione inferiore a 1, è tenuto ad avvalersi dei fattori di ponderazione che figurano nell'allegato X.
4. Il paragrafo 1 non si applica alle aziende:
a)
i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari;
b)
la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o è sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari.
5. Gli Stati membri possono decidere di applicare fino alla metà dei punti percentuali delle aree di interesse ecologico di cui al paragrafo 1 a livello regionale al fine di ottenere aree di interesse ecologico adiacenti. Gli Stati membri designano le aree e gli obblighi degli agricoltori o dei gruppi di agricoltori partecipanti. Lo scopo della designazione delle aree e degli obblighi è supportare l'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, clima e biodiversità.
6. Gli Stati membri possono decidere di consentire agli agricoltori le cui aziende si trovano nelle immediate vicinanze di ottemperare collettivamente all'obbligo di cui al paragrafo 1 ("attuazione collettiva"), purché le aree di interesse ecologico interessate siano adiacenti. Per supportare l'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, clima e biodiversità, gli Stati membri possono designare le aree sulle quali l'attuazione collettiva è possibile e possono imporre ulteriori obblighi agli agricoltori o ai gruppi di agricoltori partecipanti a tale realizzazione collettiva.
Ciascun agricoltore che partecipa a tale attuazione collettiva provvede affinché almeno il 50 % della superficie soggetta all'obbligo di cui al paragrafo 1 sia situata sul terreno della sua azienda e in conformità al paragrafo 2, secondo comma. Il numero degli agricoltori che partecipano a tale attuazione collettiva non è superiore a dieci.
7. Gli Stati membri la cui superficie di terreno complessiva è occupata per oltre il 50 % da foreste possono decidere che il paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle aziende situate nelle zone designate dagli Stati membri quali zone soggette a vincoli naturali a norma dell', paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento (UE) n. 1305/2013, a condizione che oltre il 50 % della superficie di terreno dell'unità di cui al secondo comma del presente paragrafo sia occupato da foreste e che il rapporto tra terreni forestali e terreni agricoli sia superiore a 3:1.
La superficie occupata da foreste e il rapporto fra terreni forestali e terreni agricoli sono valutati a livello di area equivalente al livello LAU2 o a livello di altra unità chiaramente delimitata che copra un'unica e ben definita area geografica contigua avente condizioni agricole simili.
8. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni di cui al paragrafo 2 entro il 1o agosto 2014 e ogni altra decisione di cui ai paragrafi 3, 5, 6 o 7 entro il 1o agosto dell'anno precedente la loro applicazione.
9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all':
a)
che stabiliscano ulteriori criteri per i tipi di superfici di cui al paragrafo 2 del presente articolo che possono essere considerati aree di interesse ecologico;
b)
che aggiungano altri tipi di superfici, oltre a quelli di cui al paragrafo 2, che possono essere presi in considerazione al fine di rispettare la percentuale di cui al paragrafo 1;
c)
che adeguino l'allegato X al fine di determinare i fattori di conversione e di ponderazione di cui al paragrafo 3 e di tenere conto dei criteri e/o dei tipi di superfici che devono essere definiti dalla Commissione a norma delle lettere a) e b) del presente paragrafo;
d)
che fissino norme per l'attuazione di cui ai paragrafi 5 e 6, compresi i requisiti minimi sulla suddetta attuazione;
e)
che fissino il quadro entro il quale gli Stati membri debbano definire i criteri che le aziende devono rispettare per essere considerate situate nelle immediate vicinanze ai fini del paragrafo 6;
f)
che stabiliscano i metodi per la determinazione della percentuale della superficie di terreno complessiva coperta da foreste e del rapporto tra terreni forestali e terreni agricoli di cui al paragrafo 7.
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