Art. 44
Diversificazione delle colture
In vigore dal 17 dic 2013
Diversificazione delle colture
1. Se i seminativi dell'agricoltore occupano dai 10 ai 30 ettari, e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi vi devono essere almeno due colture diverse. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi.
Se i seminativi dell'agricoltore occupano oltre 30 ettari e non sono interamente investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale, su tali seminativi vi devono essere almeno tre colture diverse. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.
2. Fatto salvo il numero di colture richieste a norma del paragrafo 1, i limiti massimi ivi stabiliti non si applicano alle aziende qualora l'erba o le altre piante erbacee da foraggio o i terreni lasciati a riposo occupino più del 75 % dei seminativi. In tali casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75 % di tali seminativi rimanenti salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle aziende:
a)
i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, per terreni lasciati a riposo o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari;
b)
la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi, a condizione che i seminativi non sottoposti a tali impieghi non siano superiori a 30 ettari;
c)
i cui seminativi non sono stati dichiarati per più del 50 % dall'agricoltore nella sua domanda di aiuto dell'anno precedente e i cui seminativi, in esito a un raffronto delle domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, sono coltivati nella loro totalità con una coltura diversa rispetto a quella dell'anno civile precedente;
d)
che sono situate in zone a nord del 62o parallelo o in alcune zone contigue. Se i seminativi di tali aziende occupano oltre 10 ettari, su tali seminativi vi devono essere almeno due colture e nessuna di queste colture occupa più del 75 % della superficie a seminativo, a meno che la coltura principale sia costituita da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo.
4. Ai fini del presente articolo, si intende per "coltura":
a)
una coltura appartenente a uno qualsiasi dei differenti generi definiti nella classificazione botanica delle colture;
b)
una coltura appartenente a una qualsiasi delle specie nel caso delle brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
c)
i terreni lasciati a riposo;
d)
erba o altre piante erbacee da foraggio.
La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate colture distinte anche se appartengono allo stesso genere.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all', per:
a)
riconoscere altri tipi di generi e specie diversi da quelli di cui al paragrafo 4 del presente articolo e
b)
stabilire le norme in merito all'applicazione del calcolo preciso delle quote di diverse colture.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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